DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
(GU n. 72 del 27-3-2007 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della
legge stessa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e
soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10
novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto legislativo disciplina:
a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio
dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che
accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei
familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica
sicurezza.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) "familiare":
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione
dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla
lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine
di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
Art. 3. Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in
uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo
Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il
soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera
b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del
diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino
dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata
dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e
giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Art. 4. Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino
dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello
Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di
un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato
dell'Unione.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il
diritto di circolazione e' esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui
hanno la cittadinanza.
Art. 5. Diritto di ingresso
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino
dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello
Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di
un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto
d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso
di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.
4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di
ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea.
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la
cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e'
disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari
ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare
del diritto di libera circolazione.
5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può
presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il
soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.1
Art. 6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi
1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non
superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento
d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un
passaporto in corso di validità […].2
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla
normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività
consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.
Art. 7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo
superiore a tre mesi quando:
a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non
diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel
territorio nazionale;
c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale
un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di
risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato
durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea
documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel
territorio nazionale;
d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione
che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione,
purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere
a), b) o c).
3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il
diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato
un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per
l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
1 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 32 (in G.U. 01/03/2008, n. 52) ha disposto (con l'art. 1, comma 1,lettera a)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 5.
2 Il DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 (in G.U. 23/06/2011, n. 144) , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 (in G.U. 5/8/2011, n. 181), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 6, comma2.
c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto
di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi
dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha
reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così
come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di
lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la
conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra
l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Art. 8. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso
al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 9. Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo
superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi
dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e
della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione
anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di
cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e
la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire
tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari,
secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno,
di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato,
con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in
base a un altro diritto soggettivo.
4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse
economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la
dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui
al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di
soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità […];
b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi
problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di
soggiorno;
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta
di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il
cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la
cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente
per territorio.3
Art. 10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui
all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura
competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione",
redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione
e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al
comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità […];
b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di
familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da
gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo
diritto di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla
data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del
titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di
obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la
gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di
lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti
che consentono la perduranza di validità.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli
stampati e del materiale usato per il documento4.
3 Il DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 (in G.U. 23/06/2011, n. 144) , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 (in G.U. 5/8/2011, n. 181), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 3-bisall'art. 9 e la modifica dell'art. 9, comma 5, lettere a) e b).
4 Il DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 (in G.U. 23/06/2011, n. 144) , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 (in G.U. 5/8/2011, n. 181), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 10, comma3, lettere a) e b).
Art. 11. Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza
del cittadino dell'Unione europea
1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul
diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che
essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.
2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio
nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito
il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività
lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti,
affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro
soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare
parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le
risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio
nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la
perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal
requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per
seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.
Art. 12. Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di
annullamento del matrimonio
1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di
soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi
abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino
personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.
2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la
perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui
all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima
dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del
cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di
condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo
tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che
l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel
territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c)
e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno
permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al
requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di
disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di
assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra
tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una
persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
Art. 13. Mantenimento del diritto di soggiorno
1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6,
finché hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare
un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché non
costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7,
11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. La verifica della sussistenza di talicondizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni
medesime.5
3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un
provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o
dei loro familiari, qualora;
a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;
b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In
tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino
a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non
più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento
dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati
esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297
del 2002.
Art. 14. Diritto di soggiorno permanente
1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel
territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli
articoli 7, 11, 12 e 13.
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato
membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa
per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
3. La continuità del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei
mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da
assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o
in un Paese terzo.
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio
nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Art. 15. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro
ospitante e dei loro familiari
1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della
maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:
a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto
l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore
subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a
condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici
5 Il DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 (in G.U. 23/06/2011, n. 144) , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 (in G.U. 5/8/2011, n. 181), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 13, comma2.
mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una
categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione
relativa all'età e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;
b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato
per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta
incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o
da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o
parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata
del soggiorno;
c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno
continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur
continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione
anagrafica.
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione
trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi
trascorsi nel territorio nazionale.
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come
definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività
indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per
motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al
comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso
la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che
soggiornano con questo ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente
se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora
acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato
con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una
delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via
continuativa nel territorio nazionale per due anni;
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore
dipendente o autonomo.
7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino
dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi
previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via
continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.
Art. 16. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea
1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno
permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla
documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo
15.
2. L'attestato di cui al comma 1 può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip
della carta di identità elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le
regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.
Art. 17. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro
1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una
"Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura competente per territorio
di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed
e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale
utilizzato.
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono
sulla validità della carta di soggiorno permanente.
Art. 18. Continuità del soggiorno
1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonché i requisiti prescritti
dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione
vigente.
2. La continuità del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei
confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica.6
Art. 19. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente
1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica
autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione
europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato,
ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di
pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale
diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre
disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni
d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo
13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività
esercitata o da altre disposizioni di legge.
4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può
essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che ilpossesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto.7
Art. 20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei
loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento
solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere
che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività
6 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 32 (in G.U. 01/03/2008, n. 52) ha disposto (con l'art. 1, comma 1,lettera b)) la modifica dell’art. 18, comma 2.
7 Il DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 (in G.U. 23/06/2011, n. 144) , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 (in G.U. 5/8/2011, n. 181), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 19, comma4.
terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di
eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro
secondo, titolo primo del codice penale8.3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui
al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per
uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali
condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.
69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità
straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e
non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai
comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva esufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penalinon giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in
Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute,
della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con
il Paese di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati
dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica
sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti
dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o
per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso
del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel
territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione
mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempre che siano
oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono
successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi
di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di allontanamento per
motivi […] di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottatidal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla
sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e'
accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari,
sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non e' possibile
per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua,
comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza
indicata dall'interessato. Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le modalità di
impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il
8 Il DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 (in G.U. 23/06/2011, n. 144) , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 (in G.U. 5/8/2011, n. 181), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 20, commi2, 3, 4, 9 e 11.
territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di
comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del
divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i
motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.
11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora
si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio e'
incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si
trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di
allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del
provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del
divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della
durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti
intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione,
decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante
l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in
violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice
può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di
reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio
nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo
periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo
che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo
provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma
11.
17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche
delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del
provvedimento.9
Art. 20-bis Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di
allontanamento
1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12,
sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis,
3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di
ricevimento della richiesta.
3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia
sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
9 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 32 (in G.U. 01/03/2008, n. 52) ha disposto (con l'art. 1, comma 1,lettera c)) la modifica dell’art. 20.
5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di
allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere
autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo
strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di
compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa
procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del
suo difensore10.
Art. 20-ter Autorità giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore
1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e'
competente il tribunale ordinario in composizione monocratica.11
Art. 21. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di
soggiorno
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o
dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a
mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli
6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso da parte di un cittadinodell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento,
ma deve essere valutato caso per caso12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal prefetto, territorialmente competente
secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del
luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e'
adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute,
della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento
riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non
può essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.
3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione
di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano.
Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui
al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla
presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento
coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.13
10 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 32 (in G.U. 01/03/2008, n. 52) ha disposto (con l'art. 1, comma 1,lettera d)) l'introduzione dell’art. 20-bis.
11 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 32 (in G.U. 01/03/2008, n. 52) ha disposto (con l'art. 1, comma 1,lettera d)) l'introduzione dell’art. 20-ter.
12 Il DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 (in G.U. 23/06/2011, n. 144) , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 (in G.U. 5/8/2011, n. 181), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 21, commi1 e 4.
13 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 32 (in G.U. 01/03/2008, n. 52) ha disposto (con l'art. 1, comma 1,lettera e)) la modifica dell’art. 21.
Art. 22. Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento
1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine
pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata
dal codice del processo amministrativo.14
2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi
imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso entro
venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in composizione monocratica
in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. La parte può stare in giudizio personalmente.
3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere
presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti
all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione
dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente
comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza
dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e seguenti, del codice
di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale
l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai
sensi del comma 4, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato
per l'allontanamento.
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata
negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda,
l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che
la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.15
Art. 23. Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di
cittadini italiani
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di
cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
Art. 23-bis. Consultazione tra gli Stati membri
1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3,
della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo,
provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La
consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.16
14 Il DECRETO LEGISLATIVO 02 luglio 2010, n. 104 (in SO n. 148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n. 156) ha disposto(con l'art. 3, comma 20 dell'allegato 4) la modifica dell'art. 22, comma 1.
15 Il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 32 (in G.U. 01/03/2008, n. 52) ha disposto (con l'art. 1, comma 1,lettera e)) la modifica dell’art. 22.
16 Il DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 (in G.U. 23/06/2011, n. 144) , convertito con modificazioni dalla L. 2agosto 2011, n. 129 (in G.U. 5/8/2011, n. 181), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) l’introduzione dell’art. 23-bis.
Art. 24. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente
periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25. Norme finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52,
il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.
3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Mastella, Ministro della giustizia
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella





