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Permesso di Soggiorno C.E. di lungo periodo

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Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo


Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo è stato introdotto nel gennaio 2007 in sostituzione della Carta di soggiorno, anche se allo stato attuale, ancora viene rilasciata dalle Questure la carta di soggiorno.



Attualmente il cittadino straniero


1) soggiornante e residente in Italia da almeno 5 anni; - titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente un numero indeterminato di rinnovi - non si può richiedere il permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo con la sola ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno;

2) che dimostri di percepire un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi non inferiore all'importo dell'assegno sociale (5317,65 euro) se si chiede il permesso CE per un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede per due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede per quattro o più familiari. Il reddito preso in considerazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è quello percepito nell'anno precedente alla richiesta e oggettivamente documentabile attraverso la dichiarazione dei redditi o in mancanza di questa attraverso buste paga, contributi INPS, fatture, ecc. ;


3) in possesso di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (da richiedere al comune) ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale (ASL) competente per territorio;
può chiedere al Questore competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.


Nella tipologia dei permessi di soggiorno che consentono un indeterminato numero di rinnovi vanno ricompresi i permessi per motivi di lavoro subordinato e autonomo (non stagionale), per motivi familiari, per ingresso in casi particolari ( ingressi per lavoro fuori flussi).


Non vi rientrano invece per espressa previsione di legge coloro che soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata; soggiornano a titolo di protezione temporanea, per richiesta asilo o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta.



Richiesta del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo


Per richiedere il permesso di soggiorno è necessario utilizzare gli appositi moduli reperibili presso gli uffici postali (ancora possono essere utilizzati i moduli per la carta di soggiorno fino all'introduzione di nuove disposizioni). I moduli vanno inviati alla Questura competente allegando:


- copia del passaporto o di un altro documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana;


- copia del permesso di soggiorno


Da tali documenti devono risultare la nazionalità, la data e il luogo di nascita


- copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101-CUD rilasciato dal datore di lavoro relativamente all'anno precedente, o del 730 o UNICO per i lavoratori autonomi


- certificato originale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti


- quattro fotografie in formato tessera


- certificato di idoneità alloggiativa


- marca da bollo pari a € 14.62



I familiari


Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, può essere richiesto anche per i familiari regolarmente soggiornanti in Italia (coniuge, figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute, genitori a carico). Per richiedere il permesso anche per i familiari, si deve dimostrare di avere i requisiti di reddito e di alloggio sopraelencati.


Il cittadino extracomunitario familiare e convivente di un cittadino italiano non può più richiedere questo tipo di permesso ( differenza di quanto era invece previsto con la carta di soggiorno) ma ha diritto a richiedere la carta di soggiorno U.E. direttamente in Questura (oggi ancora Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).


Nel caso di richiesta del permesso anche per i familiari è necessario presentare anche - La documentazione attestante lo stato di familiare, che se estera deve essere tradotta e legalizzata presso l'autorità diplomatica presente nel Paese di origine del richiedente; - Certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla ASL competente o certificato di idoneità all'alloggio rilasciato dal comune di residenza


- Documenti comprovanti il reddito richiesto.



Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo ha durata indeterminata, anche se spesso le Questure rilasciano tale soggiorno con indicata una durata (4/5 anni). Esso è anche un documento di identificazione valido per non oltre cinque anni (come una carta di identità). Alla scadenza dei cinque anni si può rinnovare allegando:


- copia del passaporto o di un altro documento equipollente


- quattro fotografie in formato tessera


- copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101-CUD rilasciato dal datore di lavoro relativamente all'anno precedente, o del 730 o UNICO per i lavoratori autonomi.


 

Quando è revocato


Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità può essere revocato se è stato acquistato fraudolentemente, in caso di assenza dal territorio dell'UE per più di 12 mesi consecutivi o in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a sei anni; se,  a seguito di trasferimento in altro Stato membro dell’UE, questo ha rilasciato un permesso di soggiorno di lungo periodo.
Ovviamente il permesso di soggiorno CE è revocabile in ogni momento qualora sia accertato che sono venute a mancare le condizioni previste per il rilascio (es. mancanza di reddito)

 

Ultimo aggiornamento Martedì 17 Marzo 2009 09:48  
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